Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25680 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIETRASANTA il 23/09/1996
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
FATTO E DIRITTO
1. NOME COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca che aveva condannato
il ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen..
2. Il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura
de plano, perché proposto personalmente
dall’imputato.
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dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103
del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
Corte di cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, è pertan inammissibile
ex art. 610, comma
5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025