Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigorosi requisiti. Quando questi non vengono soddisfatti, l’esito è spesso una dichiarazione di ricorso inammissibile, come nel caso analizzato in una recente ordinanza. Questo provvedimento non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi ha proposto l’impugnazione.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 05/04/2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto prima ancora di entrare nel merito della questione.
La Suprema Corte, riunitasi in udienza, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha proceduto a una valutazione preliminare dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e definitiva: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di esaminare le ragioni e le doglianze sollevate dal ricorrente contro la sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e non più contestabile.
Oltre alla chiusura del procedimento, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato al finanziamento di programmi di reinserimento sociale.
Le Motivazioni
L’ordinanza, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, una tale decisione si fonda tipicamente sulla mancanza di uno o più requisiti essenziali previsti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità. Tra le cause più comuni vi sono la presentazione del ricorso fuori termine, la carenza di motivi specifici di impugnazione previsti dal codice di procedura penale (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che attengono al merito dei fatti, non riesaminabili in sede di Cassazione.
La Corte, dopo aver analizzato l’atto e udito la relazione, ha evidentemente riscontrato un vizio insanabile che ha precluso l’esame nel merito. La decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso in modo tecnicamente ineccepibile, rispettando tutte le formalità procedurali.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Genova è divenuta irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente subisce una sanzione economica che funge anche da deterrente contro la proposizione di ricorsi temerari o palesemente infondati. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, un percorso che non ammette errori procedurali.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza impugnata?
La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova diventa definitiva e irrevocabile, poiché non può più essere oggetto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISA il 27/12/1968
prbsente prowedrmento adattare le generalltà e gO albi dati identificativl a norma dell’art. 52 tigs.196/03 io quant Ckdiaposio d’ufficio eri dehiesta di patte 9! imposto dalla legge avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria difensiva.
Osservato che le censure proposte con i primi due motivi (aventi ad oggetto l’utilizzabilità di una chiavetta USB e dello screenshot di un cellulare, senza la
produzione di quest’ultimo) sono generici al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, i quali sottolineano come il contenuto della
chiavetta USB era stato già prodotto dalla parte civile ex art. 235 cod. proc. pen.
all’udienza del 2/05/2022, mentre il contenuto dello screenshot era stato riconosciuto direttamente dalla parte civile (pag.14).
Il motivo sui criteri di valutazione delle dichiarazioni della parte civile è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito con corretti
argomenti giuridici e, comunque, tende prospettare una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti di prova (da pag. 14 a pag. 31)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.