Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30851 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORISTANO il 17/07/1977
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi di ricorso;
considerato che NOME COGNOME ripropone, con l’unico motivo, obiezion iterative di quelle sollevate con l’impugnazione di merito, che la Corte di app
ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fro dell’ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare ri
luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun risco all’affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, ri
dal provvedimento del Questore che egli era residente in Perugia, comune ne quale gli fu prescritto di rientrare, all’indirizzo ivi precisamente indicato e ri
anche dalla carta di identità esibita dall’odierno ricorrente all’atto della not foglio di via obbligatorio;
ritenuto che, pertanto – rimasta indimostrata la natura meramente fittizia formale della residenza in Perugia – deve essere dichiarata la inammissibilità d
ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa n
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.