Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 27/09/2004
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reato di cui agli artt.
comma 5, d.P.R.309/1990, 337, 582, 585 co., pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,
relativamente alla determinazione della pena base che in ordine agli aumenti applicati per continuazione.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, motivazione congrua ed esente da vizi logici, nel* confermare il trattamento sanzionator
determinato dal primo giudice ad esito di giudizio abbreviato, pari a mesi cinque di reclusion d euro 1000 di multa, ha richiamato il quantitativo di sostanza pari a grammi 8,68 di crack
una dose di hashish, nonché i rapporti dell’imputato con importanti trafficanti.
La questione relativa al difetto di motivazione in ordine al quantum di pena applicato a tito continuazione non è deducibile, non essendo stata formulata con i motivi di appello.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendbsi escludere che essa sia ascrivibile
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere est ns re
Il Presidente