Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17387 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17387 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione dell
legge penale con riferimento all’omessa applicazione dell’art. 131
bis cod. pen. ed
alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, sono indeducibil poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da a critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda,
particolare, pag. 5 sentenza impugnata sull’impossibilità di riconoscimento de causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego di conver
della pena detentiva in pecuniaria, in ragione della gravità del fatto cagionant danno di non lieve entità e dei precedenti specifici riportati dal prevenuto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025