Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi e Conseguenze Economiche
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto svolgimento delle procedure. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che blocca l’esame dell’impugnazione prima ancora di valutarne il contenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare questa figura giuridica e le sue pesanti conseguenze per chi la subisce.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Messina con una sentenza del 19 giugno 2024. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Suprema Corte, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Riunita in udienza il 10 gennaio 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso. L’esito, tuttavia, non è stato una disamina del merito della vicenda, ma una decisione di carattere prettamente processuale. I giudici hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Sebbene il testo dell’ordinanza non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a questa decisione, è fondamentale capire cosa significa in generale un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità quando l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali che ne impediscono l’esame. Le cause possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per adire la Cassazione (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di censure che in realtà chiedono alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, non è una punizione per il reato contestato, ma una misura sanzionatoria per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultimo grado con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata sottolinea un principio cruciale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è regolato da norme procedurali rigorose. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore discussione sul merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare attentamente i presupposti e i motivi di un ricorso in Cassazione, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che aggrava la posizione del condannato sia dal punto di vista giuridico che economico.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi entrare nel merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
In che data è stata presa la decisione?
La decisione è stata deliberata dalla Corte di Cassazione nell’udienza del 10 gennaio 2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 24/01/2002
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29173/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582
ter cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e al rigetto di defi del processo nelle forme del giudizio abbreviato condizionato;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già
adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.