Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Condanna alle Spese
Presentare un appello in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione da percorrere alla leggera. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo conferma la sentenza precedente ma comporta anche significative sanzioni economiche. Vediamo cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Via d’Uscita
Due soggetti avevano impugnato una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, portando il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. I dettagli del reato per cui erano stati condannati in primo grado non sono rilevanti ai fini della decisione della Cassazione, poiché l’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente sulla validità formale e sostanziale dell’atto di appello stesso.
L’esito, come vedremo, è stato netto e ha precluso ogni possibilità di riesaminare il merito della vicenda, confermando in via definitiva la decisione del tribunale territoriale.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha avuto due conseguenze immediate e gravose per i ricorrenti:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: i due individui sono stati obbligati a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento di Cassazione da loro stessi avviato.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 4.000 euro, da versare a favore della Cassa delle Ammende, un fondo destinato al miglioramento del sistema penitenziario.
In pratica, il tentativo di ottenere una riforma della sentenza si è trasformato in un ulteriore aggravio economico, senza alcuna possibilità di discutere le proprie ragioni.
Le Motivazioni
Anche se l’ordinanza non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche, un ricorso inammissibile in sede di Cassazione è tipicamente dichiarato per vizi che ne minano le fondamenta. La Cassazione non è un terzo grado di ‘merito’, dove si possono ripresentare le prove e ridiscutere i fatti. È un giudice di ‘legittimità’, che valuta solo se la legge è stata applicata correttamente nei gradi precedenti.
Le cause più comuni di inammissibilità includono:
* Mancanza di motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali norme di legge sarebbero state violate e perché.
* Motivi non consentiti: il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
* Genericità: l’atto di appello è vago e non articola critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata.
* Vizi formali: il ricorso non rispetta i requisiti di forma o viene presentato oltre i termini di legge.
La decisione della Corte suggerisce che uno o più di questi difetti erano presenti, rendendo l’appello talmente debole da non meritare neppure una discussione nel merito.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante sull’importanza di affidarsi a professionisti competenti per valutare l’opportunità di un ricorso in Cassazione. Un appello infondato o mal preparato non solo è destinato al fallimento, ma espone il cliente a conseguenze economiche severe. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende non è un automatismo, ma una misura applicata discrezionalmente dalla Corte per sanzionare l’abuso dello strumento processuale e l’inutile dispendio di risorse giudiziarie. Pertanto, prima di intraprendere questa strada, è cruciale un’analisi approfondita e onesta delle reali possibilità di successo.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione riguardo ai ricorsi presentati?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ovvero ha rifiutato di esaminarli nel merito a causa di vizi procedurali o di forma.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati a pagare sia le spese del processo sia una sanzione aggiuntiva di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
La decisione della Cassazione ha modificato la sentenza del Tribunale?
No, dichiarando i ricorsi inammissibili, la Corte di Cassazione ha di fatto reso definitiva la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, senza apportarvi alcuna modifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
‘i – dato avviso alle partii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avver ;o la sentenza del Tribunale di Taranto che ha loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la )ena su cu
parti hanno concordato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi – che deduce viol;, zione di l in merito all’applicazione dei criteri legali della prova, sostenendo che la m )tivazion
giudice di primo grado sia illogica dal momento che ha mancato di consi erare alcune circostanze presenti agli atti – è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-b
cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassa:
, ione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione dell, volontà
prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifica ione giu del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ce n la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consiglie GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente