Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
‘i – dato avviso alle partii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avver ;o la sentenza del Tribunale di Taranto che ha loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la )ena su cu
parti hanno concordato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi – che deduce viol;, zione di l in merito all’applicazione dei criteri legali della prova, sostenendo che la m )tivazion
giudice di primo grado sia illogica dal momento che ha mancato di consi erare alcune circostanze presenti agli atti – è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-b
cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassa:
, ione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione dell, volontà
prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifica ione giu del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ce n la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consiglie GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente