Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALMI il 10/12/1973
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.10.2024 era stato rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria un reclamo ex art. 69-
bis
L. 354 del 1975, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente;
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica
apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,
COGNOME, Rv. 272010 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art.
613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 16.1.2025