Ricorso Inammissibile in Cassazione: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare scrupolosamente le norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile: non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche significative sanzioni economiche. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello nel settembre 2024. Il ricorrente mirava a ottenere una riforma della precedente decisione, portando le proprie ragioni davanti al più alto grado di giudizio della giurisdizione ordinaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso proposto. L’esito, tuttavia, non è stato favorevole al ricorrente. Con una sintetica ma perentoria ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria non si è limitata a chiudere il caso, ma ha prodotto due importanti conseguenze economiche a carico del proponente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha inoltre imposto il pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese di giustizia.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso inammissibile in Cassazione può derivare da diverse cause. Tra le più comuni vi sono la carenza dei requisiti di forma previsti dalla legge, la proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità (ad esempio, richieste di riesame dei fatti, di competenza dei giudici di merito), o la mancata osservanza dei termini per l’impugnazione. La sanzione pecuniaria, in questi casi, ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale e, dall’altro, dissuadere dalla presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie che gravano sul sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, deve essere esercitato con responsabilità e perizia tecnica. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un atto privo di conseguenze. Al contrario, comporta costi certi e talvolta ingenti per chi lo propone, senza alcuna possibilità di vedere esaminata nel merito la propria posizione. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa legale competente, in grado di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di procedere, evitando così non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Chi è tenuto a pagare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
Il soggetto che ha proposto il ricorso, ossia il ricorrente, è l’unico responsabile del pagamento sia delle spese del procedimento sia della sanzione pecuniaria aggiuntiva a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Qual è la conseguenza principale di un’ordinanza di inammissibilità?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile. Inoltre, come evidenziato dal provvedimento, scattano sanzioni economiche a carico del ricorrente, quali il pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19963 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il 13/05/1973
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo del re di cui all’art. 648 cod. pen., alla mancata applicazione della fattispecie di cui
cpv
648
cod. pen. ed alla eccessività della pena inflitta, è del tutto generi quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati d
che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illog e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg.
– 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Co ‘sigliere Estensore