Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29809 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CODOGNO il DATA_NASCITA
omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto*
O disposto d’ufficio
O a richiesta di parte
imposto dalla legge
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 2616/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 570 bi pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al
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giudizio di responsabilità, all’applicabilità dell fattispecie ai figli di genitori non coniugati, alla sussistenza degli elementi costitutivi
al trattamento sanzioNOMErio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, meramente riproduttivi censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare
non consentita rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, nonché per generici rispetto alla motivazione delle sentenze emesse con le quali obiettivamente non s
confrontano (cfr., sentenza anche di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.