Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18934 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18934 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea
considerato applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod.
pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di
merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione
di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con
corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento facendo riferimento al valore del bene ricettato e ai plurimi precedenti penali dell’odierno
ricorrente;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.