Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21143 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUTALIB SOUFIANE “CUI 05KZEUA” nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo,
è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, oltre che inerente a violazioni di legge
deducibili, ma non dedotte in precedenza;
che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di ritenuto
cod. pen., è indeducibile legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
bis poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in
particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità
ex art. 131
bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il C nsigliere Estensore