Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21143 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME” nato il 24/04/1999
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo,
è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, oltre che inerente a violazioni di legge
deducibili, ma non dedotte in precedenza;
che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di ritenuto
cod. pen., è indeducibile legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
bis poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in
particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità
ex art. 131
bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il C nsigliere Estensore