Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un appello non supera il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte, non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche sanzioni economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni.
I Fatti Processuali
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 10 dicembre 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione del massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. Con ordinanza del 15 aprile 2025, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le ragioni di un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a tale esito in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma, come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, oppure da vizi sostanziali. In Cassazione, ad esempio, non è possibile contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ma solo sollevare questioni relative a violazioni di legge o a vizi di motivazione. Se i motivi del ricorso si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove, la Corte li dichiara inammissibili.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla funzione stessa del giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria è una conseguenza prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario. La sanzione a favore della Cassa delle ammende ha una finalità non solo punitiva ma anche quella di finanziare progetti volti al miglioramento dell’amministrazione della giustizia penale e al recupero sociale.
Conclusioni
L’ordinanza analizzata ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a requisiti rigorosi. Un ricorso non adeguatamente formulato o che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le implicazioni per il ricorrente non sono solo la conferma della sentenza impugnata, che diventa così definitiva, ma anche un onere economico significativo. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova del 10/12/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21140 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LUNGRO il 13/08/1951
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato cod. pen., è del tutto generico
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 62
bis in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati d
fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni
difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Consigliere COGNOME