Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un procedimento giudiziario arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione nel merito della questione. A volte, l’impugnazione si ferma prima, con una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo esito, apparentemente solo procedurale, comporta conseguenze molto concrete per chi ha presentato il ricorso, come evidenziato da una recente ordinanza della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 24 aprile 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha portato la questione dinanzi ai giudici di legittimità. Tuttavia, l’esame del suo ricorso non è mai giunto alla valutazione delle ragioni di fondo.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza del 21 febbraio 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non hanno analizzato se le motivazioni dell’appello fossero fondate o meno, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari per procedere oltre.
La conseguenza diretta e più importante di tale declaratoria è che la sentenza della Corte d’Appello di Roma è diventata definitiva e non più impugnabile. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause generali che portano a tale esito in sede di Cassazione. Un ricorso penale può essere dichiarato inammissibile per vari motivi, tra cui:
* Vizi di Forma: Mancanza di elementi essenziali previsti dalla legge, come la chiara esposizione dei motivi o la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato.
* Motivi non Consentiti: Quando il ricorso non contesta una violazione di legge (l’unico ambito di competenza della Cassazione), ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
* Tardività: Presentazione del ricorso oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma svolge una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata per il ricorrente, ma comporta anche sanzioni economiche tangibili. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata che valuti attentamente i presupposti e i motivi del ricorso, per evitare che un’impugnazione si trasformi in un’ulteriore condanna, questa volta di natura economica e procedurale.
Cosa significa che un ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso mancava dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base del provvedimento, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o non conformi alle regole, che congestionano il lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TIVOLI il 03/05/1972
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n.
34628/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 697- cod. pen. );
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli
– 697 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione d sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 4 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.