Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 06/01/1998
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di
legge in relazione agli artt. 120 e 131-bis cod. pen., sono meramente ripetitivi, avendo i giudici del merito ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti
logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284793 – 01;
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in
particolare, pag. 4 sulla corretta individuazione della p.o. per essere il danno consistito nell’obbligazione oggetto della truffa contrattuale, nonché sulla non
particolare tenuità dell’offesa in ragione delle modalità insidiose della condotta truffaldina);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.