Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1974
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave;
Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all’affermazione
di responsabilità e in relazione al rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tal versamenti della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente