Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28282 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MANFREDONIA il 06/08/1989
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato
contestato – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sono precluse al Giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,
F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507); con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-7) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q:M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Ilsigliere e tensore GLYPH
Il Presidente