Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25705 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si rivolgono censure all
sussistenza del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., sul presupposto che la fuga avrebbe realiz una mera resistenza passiva, e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono
manifestamente infondati e riproduttivi di questioni adeguatamente smentite dalla Corte di appello
,
che su detti punti ha evidenziato come il ricorrente avesse messo in serio pericolo, durante la fuga finalizzata ad impedire di essere fermato dai militari, l’incolumità di passant
utenti della strada, evidenziando come la pena fosse stata congruamente bilanciata rispetto alla gravità del fatto
/
oltre che adeguatamente attenuata per effetto della concessione delle attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.