Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede rigore tecnico e motivi fondati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, che vanno ben oltre la semplice sconfitta processuale. Vediamo come la Corte ha agito di fronte a un’impugnazione che non superava il vaglio preliminare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Un imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della pronuncia di secondo grado. L’appello è stato quindi sottoposto all’esame dei giudici di legittimità, i quali hanno valutato la sua conformità ai requisiti previsti dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma inappellabile ordinanza, la Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso semplicemente ‘inammissibile’. Questa decisione ha impedito qualsiasi discussione sul merito della questione. In sostanza, la Corte non ha valutato se il ricorrente avesse torto o ragione, ma ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva le caratteristiche necessarie per essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze economiche dirette e pesanti per l’appellante:
1. Condanna alle spese processuali: Come di consueto in caso di soccombenza, il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, la Corte ha inflitto una sanzione di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa non è una spesa di giustizia, ma una vera e propria sanzione volta a scoraggiare impugnazioni avventate o dilatorie.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità, poiché si limita a enunciare la decisione finale (P.Q.M. – Per Questi Motivi). Tuttavia, nel sistema processuale penale, un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per diverse cause. Le più comuni includono la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) o la tendenza a richiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La sanzione pecuniaria viene applicata proprio per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che ha impegnato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: adire la Corte di Cassazione non è una formalità. Un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma espone a conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito: le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su solidi argomenti giuridici. Per i cittadini, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a un legale esperto che possa valutare con professionalità le reali possibilità di successo di un ricorso, evitando così costi inutili e sanzioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannato a pagare una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni economiche?
Sì, la Corte può condannare il ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa ordinanza, l’importo è stato fissato in tremila euro.
A chi va la somma pagata a titolo di sanzione pecuniaria?
La somma viene versata alla Cassa delle ammende, un ente pubblico che utilizza questi fondi per finanziare programmi e interventi finalizzati alla prevenzione della criminalità e al reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13712 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il 11/10/1977
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazion
di legge quanto al contestato delitto di cui all’art. 337 cod. pen. è generico in quanto pri effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso per cassazio
inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragion argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione,
che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270
del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025