Ricorso Inammissibile: La Guida Completa all’Art. 581 c.p.p. secondo la Cassazione
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un’attività che richiede precisione e rigore. Un errore nella formulazione può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22058/2024) offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a tale esito, ribadendo l’importanza dei requisiti formali previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due persone avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. I ricorrenti, attraverso i loro difensori, hanno proposto un unico motivo di impugnazione, sostanzialmente identico per entrambi, con cui contestavano la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione per la valutazione di legittimità.
I Requisiti del Ricorso e la Censura di Genericità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso alla luce dell’art. 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso era formulato in maniera generica. I ricorrenti si erano limitati a criticare l’uso da parte della Corte d’Appello della tecnica di motivazione per relationem (cioè, con riferimento ad atti precedenti), senza però:
1. Specificare in quali termini tale tecnica fosse stata utilizzata in modo non conforme ai limiti delineati dalla giurisprudenza.
2. Confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo che, comunque, la sentenza impugnata conteneva.
In sostanza, l’impugnazione non individuava un vizio specifico e concreto nella decisione appellata, ma si risolveva in una critica astratta e generica, insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni della dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte ha ritenuto che un ricorso così formulato non soddisfa i requisiti di legge. L’impugnazione deve essere un atto critico-argomentativo, capace di mettere in luce le specifiche lacune o gli errori logico-giuridici della decisione che si contesta. Una censura che si limita a denunciare genericamente un metodo motivazionale, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni della corte di merito, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
La Suprema Corte ha quindi concluso che i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, non essendo state rispettate le prescrizioni procedurali che garantiscono la serietà e la concretezza del dibattito processuale in sede di legittimità.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La conseguenza diretta della dichiarazione di ricorso inammissibile è stata duplice. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per ogni avvocato penalista: la redazione di un atto di impugnazione è un’operazione tecnica che non ammette approssimazioni. È necessario articolare censure specifiche, puntuali e ben argomentate, dialogando criticamente con la sentenza impugnata, per evitare che il diritto di difesa venga vanificato da una pronuncia di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Erano generici, contestavano la motivazione in modo vago e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è l’errore principale commesso dai ricorrenti nella stesura del ricorso?
L’errore principale è stato censurare genericamente la tecnica di motivazione per relationem senza specificare come e perché i giudici di merito l’avrebbero usata in modo errato e senza analizzare l’apparato argomentativo autonomo della sentenza d’appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel loro rispettivo interesse;
considerato che l’unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi e sostanzialmente sovrapponibile, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.