Ricorso Inammissibile: la Cassazione boccia la mera ripetizione dei motivi d’Appello
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 18983 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha stabilito che la semplice riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello rende il ricorso inammissibile per genericità. Questa decisione sottolinea la necessità per i ricorrenti di formulare critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile ripetizione.
I fatti del caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Palermo, hanno presentato ricorso per Cassazione. I loro atti di impugnazione si basavano principalmente su due motivi comuni: la presunta violazione dell’articolo 530 del codice di procedura penale e il mancato riconoscimento dello stato di necessità. I ricorrenti, in sostanza, hanno riproposto le stesse argomentazioni e difese già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni con cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
Perché un ricorso inammissibile non viene esaminato
La funzione del ricorso per Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sui fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Per questo motivo, la legge richiede che i motivi del ricorso siano specifici, chiari e pertinenti. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente.
Nel caso specifico, la Corte ha definito i ricorsi come ‘soltanto apparenti’. Questo perché, pur essendo formalmente presentati, mancavano della loro funzione essenziale: quella di sviluppare una critica argomentata contro la sentenza impugnata. Limitandosi a ripetere quanto già detto, i ricorrenti hanno di fatto evitato il confronto con la logica giuridica della decisione della Corte d’Appello, trasformando il ricorso in una mera lamentela fattuale.
La reiterazione dei motivi d’appello e le conseguenze
La Suprema Corte ha evidenziato come i motivi presentati fossero una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e ‘puntualmente disattesi’ dalla corte territoriale. Questa strategia processuale è stata considerata inefficace e contraria ai principi che regolano l’impugnazione in Cassazione. La conseguenza diretta di questa valutazione è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile, che impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno osservato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché i motivi erano ‘indeducibili’, essendo fondati su una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e rigettati. La Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere specifico, deve assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In assenza di tale critica, il ricorso si risolve in ‘doglianze in punto di mero fatto’, che esulano dalla competenza della Cassazione. Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità, ma ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento di controllo di legittimità, non un’ulteriore istanza di merito. Chi intende impugnare una sentenza di appello deve quindi strutturare il proprio ricorso come una critica puntuale e motivata alle ragioni esposte nella decisione che contesta. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra un motivo specifico e uno generico?
Un motivo specifico attacca puntualmente le ragioni giuridiche della sentenza che si contesta, mostrando dove e perché il giudice avrebbe sbagliato nell’applicare la legge. Un motivo generico, invece, si limita a riproporre le proprie tesi difensive senza confrontarsi con la logica della decisione precedente, risultando una mera lamentela sui fatti.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN !DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con distinti atti, cii COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo, comuni ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta la violazione dell’art. 530 cod. proc. pen in modo, peraltro, generico, ed il mancato riconoscimento dello stato di necessità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 49), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso risolvendosi in delle doglianze in punto di mero fatto;
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
II Consigliere estensore
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