Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello sulla Recidiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del proprio giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e inadeguati. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta in via preliminare, senza un esame del merito, e quali sono le conseguenze per chi la propone. Il caso in esame verteva su una singola doglianza relativa alla sussistenza della recidiva contestata all’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado, concentrando la sua unica doglianza sulla valutazione della recidiva. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenerla sussistente, ma i motivi addotti a sostegno di questa tesi sono stati giudicati dalla Suprema Corte non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della questione (se la recidiva fosse stata correttamente applicata o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse stata prospettata in termini “evidentemente inadeguati”.
In sostanza, il ricorso non riusciva a individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Appariva, piuttosto, come un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali (giudizio di legittimità), non di riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione ha stabilito che tale pronuncia era “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione” e aveva condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive”. Ciò significa che i giudici di secondo grado avevano spiegato in modo chiaro e coerente le ragioni della loro scelta sulla recidiva, rispondendo puntualmente alle argomentazioni della difesa. Quando una motivazione è così strutturata, non presenta vizi di legittimità e, pertanto, non può essere censurata in Cassazione. La genericità e l’inadeguatezza del ricorso hanno quindi reso inevitabile una pronuncia di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti. Il primo riguarda le spese del procedimento. Il secondo consiste in una sanzione pecuniaria, fissata in questo caso in tremila Euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando ricorsi dilatori o palesemente infondati; dall’altro, finanziare programmi volti al reinserimento sociale dei condannati. La decisione, quindi, non solo conferma un principio procedurale, ma ha anche implicazioni economiche dirette per chi tenta di percorrere la via dell’impugnazione senza validi argomenti giuridici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica doglianza, relativa alla sussistenza della recidiva, è stata presentata in termini giudicati “evidentemente inadeguati”, senza individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella sentenza impugnata.
Cosa significa che la motivazione della sentenza d’appello era “sufficiente e non illogica”?
Significa che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo chiaro, completo e coerente le ragioni della propria decisione, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive. Tale motivazione, priva di vizi, non può essere riesaminata nel merito dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso tremila Euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica doglianza prospettata, afferente a ritenuta sussistenza della recidiva contestata, attinge in termini evidentemente inadeguati sentenza impugnata che, senza incorrere in violazioni di legge, appare sorretta da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.