Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza n. 4948/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in secondo grado, ha tentato di contestare la valutazione delle prove sulla sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, non entrando nel merito della questione ma fermandosi a una valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 29 novembre 2022. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di doglianza, incentrato esclusivamente sulla presunta erronea valutazione delle fonti probatorie che avevano condotto alla sua condanna. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e di giungere a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha immediatamente evidenziato la natura del suo intervento. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente (giudizio di merito), ma di verificare la legittimità della decisione impugnata. Questo significa controllare che:
1. La legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
2. La motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria.
Un ricorso, per essere esaminato, deve indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove. Tentare di ottenere una “rivalutazione delle fonti probatorie” è un’attività preclusa in sede di legittimità. Proprio per questo motivo, il ricorso è stato giudicato privo di “concreta specificità” e, di conseguenza, dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno spiegato che il ricorso tendeva a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo approccio è considerato estraneo al sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che i giudici di merito (primo e secondo grado) avevano già “ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento”. Poiché il ricorrente non ha individuato travisamenti decisivi e specifici delle prove, ma ha solo contestato genericamente l’esito del giudizio, il suo appello non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità, volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di formulare i ricorsi per Cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi su vizi di legittimità e non su una generica contestazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non denunciava specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata. Invece, tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente (giudizio di merito). Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali del giudizio di Cassazione sia una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabili di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da q giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente in specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argom e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.