Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Con questa decisione, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, poiché le richieste dell’imputato miravano a una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta mancata assunzione di una prova considerata decisiva e un vizio di motivazione legato al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nel non riaprire la fase di raccolta delle prove, impedendo così l’acquisizione di nuovi elementi a favore dell’imputato.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha immediatamente evidenziato la sua natura meramente fattuale. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non miravano a denunciare un errore di diritto o un vizio logico manifesto della sentenza impugnata, ma piuttosto a proporre una “lettura alternativa” delle risultanze probatorie. Questo tipo di richiesta, secondo la Corte, è del tutto estranea al sindacato di legittimità.
La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di stabilire se i giudici di merito abbiano valutato correttamente le prove, ma solo se abbiano applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica e non contraddittoria. Le doglianze del ricorrente erano state già esaminate e respinte in modo puntuale dalla Corte d’Appello, che aveva ampiamente giustificato la superfluità della rinnovazione istruttoria alla luce di un quadro probatorio già solido e completo, basato sulle dichiarazioni dei coimputati e della persona offesa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero finalizzate a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, mascherato da presunti vizi di motivazione. In particolare, la Corte d’Appello aveva già spiegato perché le nuove prove richieste non fossero necessarie, dato che le dichiarazioni acquisite erano state ritenute precise, riscontrate e sufficienti per fondare la decisione. Le lievi difformità evidenziate dalla difesa erano state giudicate irrilevanti.
Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione in sede di Cassazione si configura come un’istanza non consentita. Il ricorso è stato quindi giudicato privo dei requisiti di legge per essere esaminato nel merito, portando alla sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Limiti del Ricorso in Cassazione
Questa ordinanza riafferma con forza i confini del giudizio di Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici macroscopici nella motivazione (manifesta illogicità o contraddittorietà), senza mai sconfinare in una critica all’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito. La presentazione di un ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti comporta non solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione), ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente lamentava la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e il vizio di motivazione della Corte d’Appello nel respingere la sua richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, ovvero di riaprire la fase di acquisizione delle prove.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a quanto deciso nell’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6860 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6860 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 29/03/1987
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione relativamente al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già proposte e puntualmente respinte in appello, un’alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 79 sulla superfluità della rinnovazione istruttoria alla stregua del quadro probatorio acquisito e sulle precise e riscontrate dichiarazioni rese dai coimputati e dalla vittima sui fatti di causa nonché sull’irrilevanza delle difformità evidenziate dalla difesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
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Il Presidente