Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il
18/03/1991
avverso la sentenza del 29/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all’art.,
73 comma 1, d.P.R.309/1990, è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministe e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dife correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ill
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo
ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avver sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi
sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
DEPOSITATA