Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16602 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16602 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PISTOIA il 02/12/1992 NOME nato a PISA il 01/09/1989 NOME nato a PISTOIA il 16/12/1986
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, nel rideterminare il
trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, n. 5 cod. pen.
Considerato che il primo motivo comune – con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato imputato nella sua forma
tentata anziché consumata – è manifestamente infondato in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti
argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 6-7) che si è pienamente conformato agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il
criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva
disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 –
01);
Considerato che il secondo motivo comune – con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla omessa applicazione della pena sostitutiva –
è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo il giudice ricondotto il predetto diniego alla non idoneità delle pene sostitutive alla rieducazione dei ricorrenti.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 9 aprile 2025 Il cojisi.qliere estensore