Patteggiamento e Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Quando un imputato sceglie la via del patteggiamento, accetta implicitamente la pena concordata. Ma cosa succede se, in un secondo momento, decide di impugnare quella stessa sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale azione, confermando un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa se i motivi di impugnazione contraddicono la logica dell’accordo raggiunto.
I Fatti del Caso: Un Appello Dopo il Patteggiamento
Il caso analizzato riguarda un individuo che, dopo aver concordato la pena in un procedimento presso il Tribunale di Lodi, ha proposto ricorso in Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano focalizzati su aspetti del trattamento sanzionatorio e sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente contestava l’equità della pena alla quale aveva precedentemente acconsentito tramite il suo difensore.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e rapido, utilizzando una procedura de plano, ovvero senza udienza pubblica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente erano del tutto incompatibili con la natura stessa del patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un ragionamento giuridico solido e coerente con la funzione del patteggiamento nel nostro ordinamento.
L’Incompatibilità tra Patteggiamento e Motivi di Ricorso
Il punto centrale della motivazione è che non si può, da un lato, chiedere l’applicazione di una pena concordata e, dall’altro, lamentarsi della stessa. La richiesta di patteggiamento presuppone un’accettazione volontaria del trattamento punitivo. Contestare successivamente la congruità della pena o la mancata applicazione di ulteriori benefici, come le attenuanti generiche, costituisce una contraddizione logica e giuridica. Il ricorso che si basa su tali argomenti viene quindi considerato privo dei requisiti di legge per essere esaminato nel merito.
Il Consenso al Trattamento Punitivo
La Corte ribadisce che il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa che cristallizza la pena. Questo “concordato sanzionatorio” implica il consenso dell’imputato. Un’eventuale impugnazione è ammessa solo in casi eccezionali, ad esempio per denunciare un’illegalità nella determinazione della pena base o nell’applicazione delle circostanze, vizi che nel caso di specie non erano stati riscontrati.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità e la definitività delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la scelta di questo rito speciale è una decisione ponderata che comporta la rinuncia a contestare nel merito la pena concordata. Qualsiasi ripensamento successivo, basato su una riconsiderazione dell’equità della sanzione, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa pronuncia serve come monito sull’importanza di valutare attentamente tutti gli aspetti dell’accordo prima di formalizzare la richiesta di patteggiamento, poiché le vie di impugnazione successive sono estremamente limitate e circoscritte a specifici vizi di legalità.
È possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. L’ordinanza chiarisce che non è possibile contestare aspetti legati alla valutazione della pena o all’applicazione delle attenuanti, poiché questi elementi sono considerati parte dell’accordo a cui l’imputato ha prestato consenso.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti, relativi al trattamento sanzionatorio, erano incompatibili con la natura del patteggiamento. Scegliendo questo rito, il ricorrente aveva già accettato la pena, rendendo contraddittoria una successiva contestazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Lodi;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al trattamento sanzionatorio e all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzìonatorìo, cioè su una richiesta dì applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione dell pena base e applicazione delle circostanze.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023