Ricorso inammissibile per Motivo Generico: La Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dal merito della questione, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più comuni quando non si rispettano tali formalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di ricorso possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di impugnare la decisione dei giudici di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro del gravame era concentrato su un unico aspetto: la determinazione della pena inflitta, ritenuta ingiusta o sproporzionata.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso. Tuttavia, l’analisi dei giudici si è fermata a un livello preliminare, senza entrare nel merito della quantificazione della pena. Il motivo? La Corte ha ritenuto che la doglianza presentata fosse “manifestamente generica”. Questo significa che le argomentazioni a sostegno del ricorso non erano sufficientemente specifiche, dettagliate e pertinenti da consentire alla Corte un esame effettivo della critica mossa alla sentenza impugnata. In ambito processuale, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale per garantire che il giudice dell’impugnazione possa comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e per quali ragioni.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte di Cassazione osserva che un motivo di ricorso non può limitarsi a una lamentela astratta o a una generica richiesta di una pena più mite. Deve, al contrario, contenere una critica argomentata e specifica del ragionamento seguito dal giudice precedente nel commisurare la sanzione. Quando i motivi sono vaghi, non consentono alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui un ricorso inammissibile deve essere dichiarato tale quando i motivi sono palesemente infondati o, come in questo caso, generici. La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. In questa specifica vicenda, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario farlo in modo preciso e circostanziato. Un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questo rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione, evitando formulazioni vaghe che possono precludere la tutela dei diritti del proprio assistito.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla determinazione della pena, è stato giudicato dalla Corte di Cassazione come “manifestamente generico”, ovvero non sufficientemente specifico e dettagliato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa contestava il ricorrente con il suo appello?
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d’Appello in ordine alla determinazione della pena che gli era stata inflitta.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7100  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in ordine alla determinazione del manifestamente generico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024