Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione non Funziona
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è regolato da requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce cosa accade quando l’impugnazione si limita a ripetere argomenti già bocciati, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando le importanti lezioni per la pratica legale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato è stato condannato per il reato di rapina sia in primo grado che in appello. Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello di Roma, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza che confermava la sua responsabilità penale.
La Questione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito delle accuse, quanto nelle modalità con cui è stato formulato il ricorso. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di impugnazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nell’affermare la sua colpevolezza. Il problema, come rilevato dalla Suprema Corte, è che le argomentazioni presentate non erano originali, ma costituivano una semplice riproposizione di quelle già avanzate e respinte nel giudizio di secondo grado. Questa pratica ha portato la Cassazione a definire il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
La Differenza tra Critica e Ripetizione
Un ricorso per Cassazione deve assolvere a una funzione ben precisa: quella di una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere dissenso o riproporre le medesime difese. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice precedente e costruire su di essi un’argomentazione solida. Limitarsi a una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello svuota il ricorso della sua funzione, trasformandolo in un atto meramente apparente e non in un vero strumento di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 40760 del 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso con una motivazione netta e chiara. I giudici hanno sottolineato che l’unico motivo presentato era “indeducibile” proprio perché si risolveva nella “pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito”. La Corte ha specificato che tali motivi non possono essere considerati “specifici”, ma soltanto “apparenti”, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. In assenza di una vera critica alla sentenza di secondo grado, il ricorso perde la sua ragione d’essere e non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla decisione impugnata. Pertanto, gli avvocati devono prestare la massima attenzione nel redigere l’atto, evitando il “copia e incolla” dai precedenti gradi di giudizio e concentrandosi sulla costruzione di censure nuove e specifiche. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche severe per il ricorrente. Come stabilito nell’ordinanza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo serve da monito: un ricorso presentato senza i dovuti requisiti di specificità non solo è inutile, ma è anche costoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una “pedissequa reiterazione”, cioè una semplice ripetizione, di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza presentare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “non specifici ma soltanto apparenti”?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica, che è quella di criticare in modo puntuale la decisione del giudice precedente. In questo caso, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni, apparendo come motivi di ricorso solo nella forma ma non nella sostanza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40760 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40760 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per le rapi contestate ai capi B e C dell’imputazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor di merito (si veda, in particolare, pagina 5), dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente