Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mera riproposizione di argomenti già trattati nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte, in qualità di giudice di legittimità, non riesamina i fatti, ma si assicura che la legge sia stata applicata correttamente. Quando un ricorso non solleva nuove questioni di diritto ma si limita a ripetere censure già respinte, il suo destino è segnato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su diversi punti, sperando di ottenere una riforma della condanna in ultima istanza. Tuttavia, l’approccio scelto per la stesura del ricorso si è rivelato controproducente.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
Con l’ordinanza n. 43920/2024, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti per essere esaminato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza diretta e onerosa dell’inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione netta e consolidata nella giurisprudenza: i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’. In altre parole, l’imputato non ha fatto altro che ripresentare alla Cassazione le stesse argomentazioni e critiche già avanzate, esaminate e respinte con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello.
Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso riproponesse questioni di merito già decise, tra cui:
1. La sussistenza del dolo: una questione fattuale la cui valutazione spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
2. La prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva: un bilanciamento che il giudice di merito aveva già operato e motivato.
3. L’applicazione di pene sostitutive: un’altra richiesta già vagliata e disattesa.
Il compito della Corte di Cassazione non è quello di fornire un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme. Un ricorso che chiede una nuova valutazione del materiale probatorio, senza denunciare un vizio di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario articolare censure che riguardino la violazione di legge o vizi logici della motivazione, presentando argomenti nuovi e specifici per il giudizio di legittimità. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione tecnicamente corretto e focalizzato sui soli profili di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’appellante ha riproposto le stesse identiche argomentazioni (in questo caso, sulla sussistenza del dolo e sulla prevalenza delle attenuanti sulla recidiva) che erano già state valutate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza introdurre elementi di novità giuridica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43920 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il 05/11/1990
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del dolo; pag. 5 sulla richiesta del ricorrente di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale e di applicazione di pene sostitutive);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,
Così deciso il 31/10/2024.