Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti non siano una semplice copia di quanto già discusso e rigettato nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché fondato su argomentazioni meramente ripetitive, confermando una consolidata giurisprudenza in materia. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente aveva sollevato censure riguardanti la valutazione della sua responsabilità penale, basandosi su una presunta inattendibilità di una testimonianza chiave e su una lettura alternativa delle prove documentali acquisite nel processo. La Corte d’Appello aveva già esaminato e disatteso tali argomentazioni, confermando la solidità del quadro probatorio. Nonostante ciò, la difesa ha deciso di portare le medesime questioni dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’Ordinanza della Corte: I Principi sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato il ricorso senza entrare nel merito della questione, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale che limitano il perimetro del giudizio di legittimità.
La Critica ai Motivi Meramente Reiterativi
Il punto centrale della decisione è che i motivi del ricorso erano ‘meramente reiterativi’. Questo significa che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse ‘doglianze’ (cioè, le lamentele) già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha citato numerosi precedenti giurisprudenziali per sottolineare che un ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziando eventuali errori di diritto o vizi logici nel ragionamento del giudice di secondo grado.
L’Impossibilità di una Nuova Valutazione del Merito
La Corte ha inoltre ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di merito’. Non può, cioè, riesaminare i fatti e le prove per offrire una ‘lettura alternativa’ della vicenda, come invece richiesto dal ricorrente. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità: il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato l’attendibilità del testimone (sulla base della linearità e dell’esaustività delle sue dichiarazioni) e la valenza della documentazione acquisita. La genericità del ricorso, privo di un reale confronto con tali motivazioni, ha contribuito a renderlo inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su principi consolidati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché:
1. Reiterativo: I motivi erano una mera riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi.
2. Di Merito: Si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
3. Generico: Mancava un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Di conseguenza, non potendo esaminare il merito delle censure, la Corte ha applicato la sanzione processuale prevista per i ricorsi inammissibili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti logici della motivazione) e articolarli in modo critico. La semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, senza smontare il ragionamento del giudice precedente, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di doglianze già sollevate e respinte nel giudizio d’appello, e perché proponeva una rilettura del merito non consentita in sede di Cassazione. Inoltre, era caratterizzato da evidente genericità, in assenza di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente reiterativi’?
Significa che le argomentazioni della difesa si limitavano a riproporre le stesse identiche critiche e lamentele già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità o di vizio logico della sentenza di secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40343 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove l’attendibilità del testimone COGNOME ha trovato conferma nella linearità ed esaustività delle sue dichiarazioni, oltre che nella documentazione acquisita), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) i tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende) ,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre 2025 2 ,
Il Consitilidre estensore
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La Presidente