Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere valida. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza di redigere un atto di appello specifico e ben motivato.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di diversi episodi di furto con strappo. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
Non rassegnandosi alla condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per Cassazione. Questo strumento, tuttavia, non serve a riesaminare i fatti, ma a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
L’Appello in Cassazione e il Problema del Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione risiede proprio nelle modalità con cui è stato presentato il ricorso. La Corte di Cassazione, nell’analizzare l’atto, ha riscontrato una grave carenza: l’unico motivo di appello era stato formulato in maniera ‘intrinsecamente generica’.
In altre parole, il difensore si era limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza della Corte di Appello, senza però:
1. Enunciare puntualmente le ragioni di diritto: non sono state indicate le norme di legge che si ritenevano violate.
2. Fornire congrui riferimenti alla motivazione: non è stato specificato quali parti della motivazione della sentenza impugnata fossero errate o illogiche e perché.
Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza delle doglianze, trasformando il ricorso in un atto inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un atto così formulato, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione ha avuto due importanti conseguenze per il ricorrente:
* La condanna diventa definitiva: l’inammissibilità del ricorso rende finale la sentenza di condanna della Corte di Appello.
* Sanzioni economiche: l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico?
La decisione della Corte si basa su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice lamentela contro una decisione sfavorevole. Deve, invece, essere un’analisi tecnica e precisa che metta in luce gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata.
Un motivo generico non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quale sia la critica mossa alla decisione precedente e, pertanto, non può essere esaminato nel merito. Questa regola serve a garantire la serietà del processo e ad evitare ricorsi puramente dilatori, che sovraccaricherebbero inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Lezioni Pratiche e Conseguenze per il Ricorrente
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque affronti un processo penale: la qualità tecnica dell’atto di impugnazione è determinante. Un ricorso redatto in modo superficiale e generico è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la mancata revisione della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La scelta di un difensore competente e la redazione di atti chiari, specifici e tecnicamente ineccepibili sono elementi imprescindibili per esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘intrinsecamente generico’. Mancava di una chiara e specifica esposizione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla sentenza impugnata, requisiti essenziali per poter essere esaminato dalla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato (il furto con strappo)?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato i fatti. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale che impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato respinto prima ancora di valutare se la condanna fosse giusta o meno, a causa dei difetti formali dell’atto di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 07/02/2001
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stato ritenuto responsabile per più episodi di furto con strappo;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferi motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente