Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo compromette l’esito del giudizio, ma comporta anche una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dell’impugnazione, bocciando un ricorso basato su motivi generici, ripetitivi e privi di un reale confronto con la sentenza di secondo grado.
Il caso in esame
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su diverse censure, tra cui una presunta violazione del principio del bis in idem, l’errata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale sulla particolare tenuità del fatto e il decorso del termine di prescrizione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione, secondo la Suprema Corte, presentava gravi carenze strutturali che ne hanno determinato l’immediata reiezione senza un esame del merito.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi puntuale dei vizi dell’impugnazione, evidenziando come la difesa non avesse adempiuto all’onere di critica specifica richiesto dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i pilastri di un ricorso inammissibile
Le ragioni della decisione della Suprema Corte offrono una guida chiara sui requisiti di un ricorso efficace e sulle insidie da evitare. La Corte ha basato la sua pronuncia su tre vizi principali.
1. Genericità e mancanza di confronto
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato del tutto generico e aspecifico. La difesa si era limitata a richiamare principi giuridici astratti, senza calarli nel caso concreto e senza confrontarsi direttamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo i giudici di legittimità, aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi di legge. Un ricorso efficace non può limitarsi a enunciare teorie, ma deve individuare il punto esatto della sentenza che si ritiene errato e spiegare il perché.
2. Reiteratività delle censure
Anche il secondo motivo, relativo all’interruzione di pubblico servizio e al bis in idem, è stato considerato reiterativo. In pratica, il ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni già respinte nel giudizio d’appello, senza sviluppare una critica mirata alla motivazione della seconda sentenza. Tentare di offrire una lettura alternativa dei fatti, inoltre, è un’operazione preclusa nel giudizio di Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito.
3. Carenza di argomentazione su 131-bis e prescrizione
Infine, le censure riguardanti la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la prescrizione sono state ritenute prive di una reale argomentazione. La Corte d’Appello aveva chiaramente motivato il rigetto di tali richieste, valorizzando la gravità della condotta per escludere il 131-bis e richiamando un lungo periodo di sospensione della prescrizione, peraltro non contestato specificamente dalla difesa.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione:
1. Sia specifico: deve attaccare punti precisi della motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a critiche generali.
2. Sia critico e non ripetitivo: non deve riproporre pedissequamente le stesse difese dei gradi precedenti, ma deve criticare il ragionamento logico-giuridico del giudice d’appello.
3. Si concentri su vizi di legittimità: non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti.
In assenza di questi elementi, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, con conseguenze negative sia per l’esito del procedimento sia in termini economici per l’imputato.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano caratterizzati da reiteratività e mancavano di un confronto specifico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, risultando generici e aspecifici.
È sufficiente richiamare principi astratti di legge per contestare una sentenza in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha specificato che limitarsi a richiamare principi astratti, senza evidenziare un effettivo vizio nella decisione impugnata e senza un confronto diretto con le sue motivazioni, rende il motivo di ricorso generico e quindi inammissibile.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alle censure sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. e sulla prescrizione?
La Corte ha ritenuto che anche queste censure fossero inammissibili per sostanziale mancanza di argomentazione. La difesa non ha contestato specificamente le ragioni addotte dalla Corte d’Appello, la quale aveva giustificato la non applicazione dell’art. 131-bis con la gravità della condotta e il rigetto dell’eccezione di prescrizione con la presenza di un ampio termine di sospensione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che tutti i motivi proposti si caratterizzano per reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello che si presenta del tutto immune da illogicità manifesta e in assenza di qualsivoglia violazione di legge (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01);
considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, essendosi la difesa limitata a richiamare principi astratti in mancanza di confronto con la motivazione, ritenendo che la Corte di appello abbia risposto con superficialità ai quesiti posti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 28152101; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), senza dunque evidenziare un effettivo vizio della decisione, con conseguente aspecificità del motivo;
atteso che il secondo motivo di ricorso si presenta del tutto reiterativo in ordine alla accertata interruzione di pubblico servizio, oltre che quanto alla ricorrenza di un bis in idem, nella totale assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, con formulazione tra l’altro del tutto aspecifica;
ritenuto come anche le ulteriori censure, quanto alla applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. ed al decorso del termine di prescrizione, si caratterizzano per la sostanziale mancanza di argomentazione, con conseguente aspecificità del motivo, senza che ricorra un sia pur minimo richiamo alla motivazione (che ha valorizzato al fine di escludere la applicazione dell’art. 131 -bis cod.pen. la gravità della condotta ed ha specificamente richiamato, quanto alla prescrizione, la presenza di un ampio termine di sospensione non effettivamente contestato, tra l’altro richiamato dalla difesa con riferimento a fatti che risalirebbero “20.10.2024”) ed alle ragioni della decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore