Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, rigore e una critica puntuale alla sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la genericità dei motivi non solo è inefficace, ma porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere un principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva confermato una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, per cercare di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e i motivi proposti dal ricorrente, ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della corretta formulazione del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi discussione sul contenuto della sentenza d’appello.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della totale genericità delle doglianze presentate. La Suprema Corte ha evidenziato come le critiche mosse alla sentenza d’appello fossero delle semplici ‘mere enunciazioni’, prive di un reale confronto con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado. La Corte d’Appello aveva costruito un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’ per giustificare la condanna, e il ricorrente, invece di smontarlo punto per punto, si è limitato a formulare critiche astratte e non specifiche.
In pratica, per essere ammissibile, un ricorso deve indicare con chiarezza:
1. Le parti della sentenza che si contestano.
2. Le ragioni di diritto e di fatto che sostengono la critica.
3. Un collegamento diretto tra la violazione di legge denunciata e la decisione impugnata.
In assenza di questi elementi, il ricorso si qualifica come generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non può ‘indovinare’ o ‘ricostruire’ le ragioni del ricorrente, che ha l’onere di esporle in modo chiaro e autosufficiente.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: la giustizia non opera su affermazioni vaghe. Un ricorso in Cassazione non è un’occasione per riesaminare liberamente i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, chi impugna una sentenza deve svolgere un lavoro di analisi dettagliata, confrontandosi specificamente con ogni passaggio logico della decisione che intende criticare. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato non sarà solo il rigetto delle proprie richieste, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro. Una lezione severa sull’importanza della diligenza e della precisione tecnica nella redazione degli atti giudiziari.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze (i motivi di critica) sono state ritenute totalmente generiche. Si limitavano a mere enunciazioni e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024