Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge i Motivi Generici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si basa su critiche vaghe e non circostanziate, il suo destino è segnato e la dichiarazione di ricorso inammissibile diventa inevitabile. Questa decisione offre uno spunto cruciale sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza precedente, ma l’esito è stato ben diverso da quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, con ordinanza del 17 maggio 2024, lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di questa declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Una decisione netta che chiude definitivamente la vicenda processuale.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni espresse dalla Corte. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti nel ricorso non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il problema principale? La loro natura di ‘mere doglianze generiche’.
In altre parole, il ricorso non contestava in modo specifico e puntuale le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza della Corte d’Appello. Si limitava a sollevare critiche generiche, senza individuare con precisione dove e perché i giudici di secondo grado avrebbero sbagliato. La Cassazione ha sottolineato che la stessa sentenza impugnata aveva già definito ‘assolutamente generica’ la censura difensiva proposta in appello. Pertanto, riproporre argomentazioni vaghe anche in sede di legittimità non poteva che portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, richiede un’analisi approfondita e una critica mirata della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziando le specifiche violazioni di legge o i vizi di motivazione.
Un ricorso basato su motivi generici non solo è destinato a fallire, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito, che si trova a dover sostenere le spese processuali e una sanzione pecuniaria. La pronuncia ribadisce che il processo di Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione del diritto, accessibile solo attraverso atti che rispettino stringenti requisiti di specificità e chiarezza.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze generiche’, ovvero critiche vaghe e non specifiche contro la sentenza impugnata, non consentite dalla legge in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la sentenza impugnata aveva già definito ‘assolutamente generica’ la censura difensiva?
Significa che già la Corte d’Appello aveva ritenuto che i motivi di impugnazione presentati contro la sentenza di primo grado fossero vaghi e non sufficientemente specifici. Riproporre critiche simili in Cassazione ha rafforzato la decisione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIPARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 187 – R.G. n. 1896/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche sulla motivazione della sentenza impugnata (anche là dove denuncia l’omessa motivazione in ordine al gravame di appello, mentre la sentenza impugnata definisce “assolutamente generica” la censura difensiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.