Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel complesso mondo della giustizia penale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima spiaggia per un imputato. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio non è automatico e richiede il rispetto di requisiti rigorosi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi. L’ordinanza in esame chiarisce che la semplice riproposizione delle argomentazioni già bocciate in appello non è sufficiente per ottenere un nuovo esame del caso.
I Fatti del Caso: Un Appello Reiterato
La vicenda processuale nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato, nel tentativo di ribaltare il verdetto, ha proposto un unico motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Il problema fondamentale, come vedremo, non risiedeva nel merito della questione, ma nel modo in cui il ricorso è stato formulato e argomentato.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione, fermando di fatto il procedimento. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che serve da monito sulla necessità di affrontare il giudizio di legittimità con la dovuta preparazione tecnica.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. I giudici hanno stabilito che l’unico motivo di ricorso era ‘non consentito’ perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di critica specifica contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitata a ripetere le stesse tesi, sperando in un esito diverso.
La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già analizzato e smontato quelle argomentazioni con una motivazione ‘logica, argomentata e del tutto priva di aporie’. Di conseguenza, il ricorso per cassazione è stato giudicato ‘non specifico ma soltanto apparente’. Esso, infatti, ometteva di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni della decisione impugnata.
La Cassazione ha richiamato una consolidata giurisprudenza secondo cui i motivi di ricorso devono possedere i requisiti della specificità. Non basta un dissenso generico; è necessario individuare con precisione i punti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Riproporre semplicemente le stesse questioni già decise in appello trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, presentare un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La lezione è chiara: per sperare in un accoglimento, il ricorso deve essere costruito su critiche nuove, specifiche e pertinenti, capaci di mettere in discussione la tenuta logico-giuridica della decisione precedente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non specifici, o si limitano a essere una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza muovere una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo ripropone esattamente le stesse argomentazioni e difese già presentate alla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi profili di critica o individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Milano NOME;
letta la memoria tempestivamente depositata dalla difesa, con la quale sono state ribadite le argomentazioni difensive di cui al ricorso;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (pag. 16 e sg. dove con motivazione logica, argomentata e del tutto priva di aporie si è evidenziata la genesi della risoluzione criminosa per la realizzazione del ricorrente alla consumazione del capo a), richiamando la decisione immediata seguito della chiamata del coimputato, in assenza di qualsiasi unitario disegno criminoso) della sentenza impugnata, dovendosi dunque ritenere il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Pre ‘dente