Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda come la mancanza di questi elementi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale, offre un chiaro esempio di come le doglianze generiche non trovino accoglimento nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello di Torino, decideva di proporre ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione di colpevolezza.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato si rivelava problematico non tanto nel merito della vicenda, quanto nella sua formulazione. La difesa si limitava a presentare delle censure che la Suprema Corte ha giudicato non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma su un vizio procedurale fondamentale: la genericità dei motivi addotti.
L’Analisi dei Motivi del Ricorso
I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze del ricorrente erano “totalmente generiche”. In pratica, l’atto si limitava a “mere enunciazioni”, senza un reale confronto con le argomentazioni logiche e puntuali sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Mancava, inoltre, l’indicazione di specifiche richieste supportate da precise ragioni di diritto e dati di fatto concreti.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. È un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché questo controllo sia possibile, è indispensabile che il ricorrente articoli motivi specifici, che individuino con precisione il vizio della sentenza e lo mettano in relazione con gli atti processuali. Un ricorso che si limita a criticare genericamente la decisione, senza misurarsi con il ragionamento del giudice d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato proprio questa carenza, concludendo che il ricorso non superava la soglia minima di specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce l’importanza cruciale di una redazione tecnica e puntuale degli atti di impugnazione. Affidarsi a censure generiche o a una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito equivale, di fatto, a precludersi la possibilità di un esame da parte della Corte di Cassazione, con conseguenze economiche non trascurabili. Per gli operatori del diritto, è un monito a curare con la massima attenzione la specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate erano totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello e senza indicare specifiche ragioni di diritto o di fatto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di resistenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024