Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’operazione da prendere alla leggera. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i requisiti di ammissibilità, sanzionando duramente la presentazione di un ricorso inammissibile basato su motivi generici o non proposti nei precedenti gradi di giudizio. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una strategia difensiva ben strutturata fin dal primo grado.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su diversi aspetti: un presunto vizio di motivazione riguardo l’affermazione di responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), e l’illegittimità della contestazione della recidiva.
L’imputato sosteneva che il giudice di merito non avesse valutato correttamente gli elementi a sua difesa, proponendo argomentazioni che, tuttavia, erano già state esaminate e respinte nei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 febbraio 2024, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità per ragioni precise e proceduralmente insuperabili.
Le Motivazioni: Analisi dei motivi di un ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano un’analisi approfondita per la loro rilevanza pratica.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo e fondamentale motivo che ha portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile riguarda la natura delle censure mosse alla sentenza d’appello. La Cassazione ha osservato che le doglianze relative al vizio di motivazione e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. erano mere riproduzioni di argomenti già ampiamente discussi e disattesi dal giudice di merito. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive. La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter riesaminare i fatti, ma un giudizio di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Questioni Nuove in Cassazione
Un altro punto cruciale è stata la contestazione relativa alla recidiva. La Corte ha rilevato che tale questione non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di dedurre in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi d’appello. Introdurre una nuova questione in sede di legittimità costituisce un motivo di inammissibilità insanabile.
Il Bilanciamento delle Circostanze
Infine, per quanto riguarda il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti, la Corte ha sottolineato che la valutazione del giudice di merito (che aveva optato per l’equivalenza) era sorretta da una motivazione non manifestamente illogica. Tale valutazione, essendo squisitamente di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di un’illogicità palese, che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di elevata precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario individuare vizi specifici di legittimità o di motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità) e articolarli in modo puntuale, confrontandosi criticamente con la sentenza che si intende impugnare. Proporre motivi generici, ripetitivi o del tutto nuovi non solo conduce a un inevitabile ricorso inammissibile, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative, come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano generici e riproduttivi di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, l’ordinanza chiarisce che un motivo non dedotto in appello, come la presunta illegittimità della contestazione della recidiva, non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESORACA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da COGNOME NOME; letta la memoria depositata;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. sono indeducibili poich riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vaglia e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perci non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità dell contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere Estensore