Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sulla Motivazione della Pena
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e giuridicamente validi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando la critica si concentra sulla determinazione della pena senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione del giudice precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i criteri di valutazione della Corte e le implicazioni per chi decide di impugnare una sentenza.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’oggetto della contestazione non riguardava la colpevolezza dell’imputato, ma si concentrava esclusivamente su un aspetto specifico: la determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena inflitta dai giudici di secondo grado. L’imputato riteneva che la pena fosse inadeguata e ha quindi deciso di portare la questione all’attenzione della Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso Inammissibile davanti alla Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nel fatto che l’unica censura mossa dal ricorrente è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. Questo termine tecnico indica che il motivo di ricorso era palesemente privo di qualsiasi fondamento giuridico, al punto da non meritare neppure un esame approfondito nel merito.
Il Criterio della Motivazione ‘Sufficiente e non Illogica’
Il cuore della decisione della Cassazione si basa sulla valutazione della sentenza della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno riscontrato che la decisione impugnata era ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’. In altre parole, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo chiaro, completo e coerente le ragioni per cui aveva stabilito quella specifica pena. Aveva inoltre tenuto in adeguata considerazione le argomentazioni difensive presentate dall’imputato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il giudizio di merito del giudice precedente diventa incensurabile in sede di legittimità, il cui compito non è quello di ricalcolare la pena, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento che ha portato a quella determinazione.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base a quanto stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto la condanna dell’imputato al pagamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il recupero dei detenuti. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma perentoria. La Cassazione ribadisce che il suo ruolo non è quello di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della congruità della pena. Tale valutazione è riservata ai giudici dei primi due gradi di giudizio, a meno che la loro decisione non sia viziata da un’evidente illogicità o da una carenza di motivazione. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello era ben motivata, aveva esaminato le deduzioni difensive e aveva applicato i criteri di legge in modo corretto. Pertanto, l’unico motivo di ricorso, essendo manifestamente infondato, ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato alla denuncia di specifici vizi di legittimità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la quantificazione della pena per ottenere una revisione. È necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito è errata dal punto di vista giuridico o palesemente illogica. In mancanza di tali presupposti, il ricorso non solo verrà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica censura presentata, relativa alla determinazione della pena, è stata ritenuta manifestamente infondata.
Cosa significa che la motivazione della sentenza impugnata era ‘sufficiente e non illogica’?
Significa che i giudici della Corte d’Appello avevano spiegato in modo adeguato e coerente le ragioni della loro decisione sulla pena, esaminando le argomentazioni della difesa e rendendo il loro giudizio non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 05/07/1969
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ‘ I
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, afferente determinazione del trattamento punitivo deve ritenersi manifestamente infondata giacchè la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.