Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza d’Appello
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di legittimità. Significa che la Corte di Cassazione ha ritenuto l’impugnazione priva dei requisiti minimi per poter essere discussa nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono a tale declaratoria, ribadendo i confini invalicabili del suo sindacato. Il caso analizzato riguarda due imputati che, dopo la condanna in Appello, hanno tentato la via del ricorso per cassazione lamentando vizi nella valutazione delle prove e nella motivazione della sentenza.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Milano, proponevano ricorso per cassazione tramite il loro difensore. Le loro doglianze si concentravano su due aspetti principali: un presunto vizio di motivazione e la violazione delle norme sulla valutazione della prova. In sostanza, contestavano il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi a loro carico, tra cui delle intercettazioni, e le testimonianze raccolte. Uno dei due ricorrenti si doleva anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel vivo della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che le ragioni addotte per contestare la sentenza di secondo grado non erano valide. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di principi consolidati della procedura penale. L’analisi delle motivazioni ci permette di comprendere perché un ricorso possa naufragare prima ancora di essere esaminato nel merito.
Ripetitività e Mancanza di Critica Specifica
Il primo motivo di inammissibilità risiedeva nel fatto che i ricorsi erano meramente riproduttivi di censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. I ricorrenti non avevano formulato una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive. Per la Cassazione, un ricorso non può essere una semplice ripetizione, ma deve attaccare in modo mirato la logica giuridica della decisione che si contesta.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove nel Giudizio di Legittimità
Un punto cruciale sottolineato dalla Corte è che il giudizio di cassazione non è un “terzo grado” di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (intercettazioni, testimonianze, etc.), ma solo verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione del giudice inferiore. I ricorsi, invece, miravano a ottenere una rilettura alternativa delle fonti di prova, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
La Coerenza Logica della Sentenza Impugnata
La Suprema Corte ha rilevato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione logica e sufficiente per giustificare la condanna. Per uno degli imputati, i giudici avevano spiegato in modo chiaro perché il contenuto delle intercettazioni fosse idoneo a fondare la sua responsabilità. Per l’altro, era stata smontata in modo argomentato la tesi del “consumo di gruppo”, evidenziando la genericità e lacunosità delle testimonianze a supporto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici vizi di legittimità, come un’evidente illogicità della motivazione o un’errata applicazione della legge. Tentare di trasformare il giudizio di cassazione in un’ulteriore valutazione dei fatti si traduce in un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è tutelato, ma non può essere utilizzato per scopi meramente dilatori o per contestazioni generiche e infondate.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è meramente ripetitivo di argomentazioni già respinte nei gradi di merito, se mira a ottenere una nuova valutazione delle prove (che è compito dei giudici di merito e non di legittimità), oppure se lamenta vizi di motivazione che in realtà non sussistono nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come intercettazioni o testimonianze?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove nel merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza dei giudici precedenti sia logica, coerente e priva di vizi evidenti. Non è un terzo grado di giudizio sui fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18751 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANTU’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CUCCIAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Ritenuto che, con congiunto ricorso, il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha dedotto il vizio di motivazione e di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 546, lett. e), cod. proc. pen. quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e il correlato vizio motivazionale;
Rilevato che tali motivi devono essere dichiarati inammissibili: a) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e comunque un’alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) sia, infine, perché manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (segnatamente, come già anticipato a proposito del primo motivo, con riferimento al ragionamento logico – giuridico attraverso il quale la Corte territoriale giustific l’affermazione di responsabilità penale per i due capi di imputazione oggetto di censura);
Rilevato, infatti, che la sentenza impugnata, quanto alla posizione del COGNOME, ha chiarito le ragioni per le quali il compendio intercettativo fosse idoneo a suffragare gli elementi di responsabilità del ricorrente, non potendosi censurare l’interpretazione del loro significato in quanto connotate da chiarezza ed assenza di ambiguità, come emerge dalla lettura di quelle indicate alle pagg. 7/9 della sentenza impugnata; analogamente, quanto alla posizione colombo, i giudici territoriali hanno chiarito le ragioni dell’insostenibilità della tesi difensiva tende a qualificare i fatti nella fattispecie del consumo di gruppo, adeguatamente qualificando in termini di genericità e lacunosità le dichiarazioni del teste COGNOME a sostegno di tale assunto, come risulta dalla lettura del compendio argomentativo sviluppato alle pagg. 11/12 dell’impugnata sentenza);
Rilevato, inoltre, quanto alla comune censura afferente al trattamento sanzionatorio, riferita al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il motivo debba ritenersi parimenti inammissibile, in quanto motivo inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (quanto alla posizione COGNOME, infatti, la doglianza appare del tutto distonica rispetto a
argomentazioni della sentenza impugnata, atteso che al predetto ricorrente le invocate attenuanti sono state riconosciute, salvo a giustificare la Corte territoriale con motivazione non manifestante illogica il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in termini di equivalenza, come risulta a pag. 10; quanto alla posizione del COGNOME, invece il diniego RAGIONE_SOCIALE invocate attenuanti generiche è giustificato per la genericità della richiesta, essendosi limitato l’allora appellant ad invocarle ed a censurare la motivazione sul diniego opposto dal primo giudice, senza tuttavia offrire alcun elemento suscettibile di positiva valutazione a supporto di tale richiesta, motivazione questa all’evidenza non sindacabile da parte di questa Corte canne emerge dalla lettura di pag. 13);
Ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 10 marzo 2024
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Il Presidente