Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 10/06/1979
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abbate Annunziata,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al deli di cui all’art. 640 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto
a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probat estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazion
specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che,
nello specifico, nel caso di denunzia della prova dichiarativa, il giudice legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito
ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, present una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo
apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell’esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadi
il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso pe
Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti vers ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di mer che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 de 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibi delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Suprema;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.