Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30723 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DINE COGNOME nato 1113/10/1992
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 ott che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 12 febbraio 2024, co
NOME COGNOME all’esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2,
2 di reclusione ed euro 11.560 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art
1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Rimini fino al 9 ottobre 2023.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconosci fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto volto a pref
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzion giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento
n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, il qu di cocaina (25,20 grammi) e il principio attivo presente (68,7%), essendo stato
trovato inoltre in possesso di una ragguardevole somma di denaro (3.890 euro in c frutto evidentemente di pregressa attività di spaccio (cfr. pag. 3 della sentenza im
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono c sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.