Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare le Prove
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15836 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un organo di legittimità. Questa pronuncia offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando tenta di forzare i limiti del sindacato della Suprema Corte, chiedendo una nuova valutazione delle prove.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, condannato nei gradi di merito, ha impugnato la decisione contestando la correttezza della motivazione che ne aveva stabilito la responsabilità. L’obiettivo del ricorso era, in sostanza, quello di ottenere dalla Corte di Cassazione una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici delle precedenti istanze.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, di competenza dei tribunali e delle corti d’appello, e il giudizio di legittimità, riservato alla Cassazione. Il ricorso, secondo i giudici supremi, non presentava vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica, ma si limitava a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione. Il motivo di ricorso era volto a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo tipo di doglianze è estraneo al “sindacato di legittimità”.
La Cassazione ha chiarito che non sono ammesse censure che riguardano la “persuasività”, l'”adeguatezza” o la “mancanza di rigore” della motivazione del giudice di merito, a meno che non si traduca in una illogicità manifesta. Allo stesso modo, non è possibile chiedere alla Suprema Corte una “differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove” per giungere a conclusioni diverse sull’attendibilità o la credibilità di un elemento probatorio.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano, secondo la Corte, “ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento”. Tale motivazione, essendo logicamente coerente e legalmente corretta, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che un ricorso per cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi logici evidenti e decisivi della motivazione. Tenta di utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti si traduce non solo in un rigetto, ma anche in una condanna economica. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un appello mascherato, ma un rimedio straordinario a tutela della corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che esula dalle sue competenze.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o valutare nel merito le prove (attendibilità dei testimoni, valore dei documenti, etc.). Il suo compito è limitato a verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15836 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, d credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.