Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 26/11/1962
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di
Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art.
4, legge n. 110 del 1975;
letto il ricorso con il quale il ricorrente deduce, primo motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità
prevista dall’art. 131
bis cod. pen., e, secondo motivo, vizio di motivazione con
riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell’art. 4, legge n. 110 del 1975;
ritenuto che le censure mosse siano del tutto generiche, poiché la Corte di appello ha fornito un’ampia motivazione sulle ragioni che escludevano
l’applicabilità della causa di non punibilità invocata, così come il riconoscimento della circostanza attenuante
ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, rilevando
dei profili di notevole gravità connessi all’intimidazione posta in essere mediante l’utilizzo del coltello, alla personalità dell’imputato e alla non occasionalità dell
violazione, considerato anche un precedente penale per il quale aveva già
beneficiato, senza esito positivo, di opportunità di reinserimento sociale, conseguendone che le doglianze difensive si limitano a una mera richiesta di rivalutazione rispetto a un accertamento già svolto in modo puntuale e adeguato in sede di merito, rendendo inammissibili le relative deduzioni;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025