Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è regolato da norme estremamente rigorose. Un ricorso inammissibile è un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte, venendo respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito. L’ordinanza che analizziamo oggi offre un chiaro esempio dei motivi che portano a tale esito, sottolineando l’importanza della precisione tecnica nella formulazione dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato ha sollevato diversi motivi di doglianza davanti alla Corte di Cassazione, contestando sia la valutazione delle prove sia il diniego della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui questi motivi sono stati presentati si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è divenuta definitiva. Oltre a vedere respinta la propria impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha dettagliatamente spiegato le ragioni dell’inammissibilità, offrendo spunti fondamentali sulla tecnica redazionale del ricorso in Cassazione. I principali errori commessi dal ricorrente sono stati:
Vizio di Motivazione: la Differenza tra ‘Mera’ e ‘Manifesta’ Illogicità
Un punto cruciale riguarda la critica alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente ha lamentato una ‘mera illogicità’, mentre la legge (art. 606 c.p.p.) richiede che il vizio sia una ‘manifesta illogicità’. Questa non è una semplice sfumatura terminologica: la manifesta illogicità implica un errore di ragionamento del giudice che sia evidente e immediatamente percepibile dalla lettura della sentenza, senza necessità di riesaminare gli atti. Allegare una semplice illogicità non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Genericità e Travisamento della Prova
Un altro motivo di inammissibilità ha riguardato la genericità delle censure. Il ricorrente ha contestato un presunto ‘travisamento della prova’, ma non ha specificato quali prove sarebbero state travisate né in che modo il giudice ne avrebbe alterato il significato. Per la Cassazione, non è sufficiente affermare che il giudice ha sbagliato; è necessario indicare con precisione l’atto processuale travisato e dimostrare come la sua corretta interpretazione avrebbe portato a una decisione diversa. Inoltre, il ricorso è stato giudicato riproduttivo di argomenti già esaminati e correttamente respinti nei gradi di merito.
Divieto di Riesame nel Merito e un ricorso inammissibile
La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è il ‘sindacato di legittimità’, ossia verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della motivazione. Molti dei motivi presentati dal ricorrente miravano, in realtà, a ottenere una nuova e diversa lettura delle prove, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Questo tentativo di trasformare un giudizio di legittimità in un giudizio di merito è una causa classica di ricorso inammissibile.
Motivi non Consentiti per la Sospensione della Pena
Anche il motivo relativo al rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le argomentazioni proposte non rientravano tra quelle consentite dalla legge per questo tipo di controllo, confermando la correttezza e l’adeguata motivazione della decisione presa dal giudice di merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un manuale pratico sugli errori da evitare quando si redige un ricorso per Cassazione. Emerge con chiarezza che la precisione, la specificità e il rispetto dei limiti del sindacato di legittimità sono requisiti imprescindibili. Un ricorso basato su critiche generiche, sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti o su vizi non qualificati come ‘manifesti’ è destinato all’inammissibilità. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte richiede un rigore tecnico assoluto, finalizzato a denunciare errori di diritto e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei precedenti gradi di giudizio.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sono state formulate in modo tecnicamente non corretto. Ad esempio, il ricorrente ha dedotto la ‘mera illogicità’ della motivazione invece della ‘manifesta illogicità’ richiesta dalla legge, ha sollevato critiche generiche sul travisamento della prova senza specificare quali prove fossero state alterate, e ha tentato di ottenere una rivalutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è un ‘sindacato di legittimità’, cioè controlla solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non sia manifestamente illogica. L’ordinanza ribadisce che tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è un motivo di inammissibilità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce la mera illogicità della motivazione – e non la manifesta illogicità – ed è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la mancanza della motivazione, che invece è presente e vi è la specifica risposta ai motivi di appello.
Perplesso è il motivo con cui si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non essendo specificato se la questione sia dedotta quale vizio della motivazione, posto che la violazione dell’ad 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Generico è il motivo sul travisamento della prova, non essendo state specificate le prove che sarebbero state travisate.
Il motivo è, inoltre, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il secondo motivo, sul rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il rigetto è corretto in diritto e, è sorretto da sufficiente e non ill motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.