Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Nel sistema giudiziario italiano, la Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Il suo ruolo, però, non è quello di un terzo processo, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento chiarisce perfettamente i confini di questo controllo, dichiarando un ricorso inammissibile perché volto a un riesame dei fatti. Questa analisi esplora i principi fondamentali che distinguono il giudizio di legittimità da quello di merito.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Ribaltare un’Assoluzione
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello. La parte civile sosteneva che la motivazione della sentenza di secondo grado fosse carente e illogica, chiedendo di fatto alla Suprema Corte di riconsiderare le prove e le circostanze che avevano portato all’assoluzione dell’imputato. L’obiettivo era ottenere una valutazione dei fatti diversa e più favorevole alle proprie tesi.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito si limita a verificare che la sentenza impugnata sia immune da vizi logici e che abbia applicato correttamente le norme di diritto.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Legittimità e Merito
La motivazione della Corte si fonda sulla netta separazione tra il giudizio di legittimità e quello di merito. Il ricorrente, criticando la presunta illogicità della sentenza d’appello, non ha evidenziato un vizio procedurale o un errore di diritto, ma ha tentato di sollecitare una “diversa lettura delle risultanze processuali”. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Come stabilito da consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, una volta che il giudice di merito ha fornito una motivazione esaustiva e priva di palesi contraddizioni, la Corte di legittimità non può intervenire. Qualsiasi tentativo di riproporre questioni di mero fatto, che implicano una nuova valutazione del materiale probatorio, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea la gravità della colpa nell’aver adito la Corte con un ricorso che travalicava palesemente i limiti del giudizio di legittimità. La decisione, pertanto, serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise censure di diritto, non su un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti.
Perché il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito) e non al giudice di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è stabilire come si sono svolti i fatti, ma controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e completa, senza contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40778 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40778 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
AHMGO
Rilevato che il motivo di ricorso con il quale NOME COGNOME parte civile nel proc. a carico di NOME COGNOME, ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 6/6/2022 deducendo carenza e illogicità della motivazione per l’intervenuta assoluzione dell’imputato, è inammissibile perché volto a sollecitare alla Corte di legittimità una diversa ed a sé favorevole lettura delle risultanze processuali , riproponendo questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici ( cfr. pag. 4 della sentenza);
considerato che ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, COGNOME, Rv. 226074).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma,11 luglio 2023