Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di doglianza. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i paletti invalicabili per l’accesso a questo giudizio. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo una decisione esemplare che illustra due delle più comuni cause di inammissibilità: la richiesta di una nuova valutazione dei fatti e la mera ripetizione di motivi già respinti.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Milano, decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Ciascuno, attraverso il proprio difensore, presentava un ricorso per contestare la decisione dei giudici di secondo grado, sperando in un annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito del loro tentativo è stato un netto rifiuto da parte della Suprema Corte, che ha chiuso il caso senza neppure entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non significa che i giudici abbiano dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma semplicemente che i ricorsi presentati non possedevano i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza offre uno spaccato chiaro delle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Sebbene i due imputati avessero presentato ricorsi separati, entrambi sono incappati in errori procedurali che ne hanno decretato l’insuccesso. Vediamo nel dettaglio le motivazioni della Corte per ciascuna posizione.
Il Primo Ricorrente: Tentativo di Rivalutazione del Merito
Il primo ricorso è stato giudicato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Corte di Cassazione di fare qualcosa che non le compete: riesaminare le prove e i fatti del processo. I motivi presentati erano:
* Generici: Le censure erano formulate in modo vago, limitandosi a lamentare una violazione di legge senza indicare con precisione dove e come i giudici di merito avessero sbagliato nell’applicare le norme.
* Finalizzati a una nuova valutazione: Il ricorrente tentava di riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte in primo e secondo grado, auspicando che la Cassazione desse un’interpretazione delle prove diversa e a lui più favorevole. Questo è un giudizio di merito, riservato ai primi due gradi di giudizio, mentre la Cassazione svolge unicamente un sindacato di legittimità, cioè controlla la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
* Privi di specifici travisamenti: Il ricorso non indicava alcun travisamento delle risultanze processuali, ovvero un errore palese nella lettura di una prova specifica.
Il Secondo Ricorrente: La Reiterazione Pedissequa dei Motivi
Anche il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione leggermente diversa seppur riconducibile alla mancanza di specificità. Il motivo è stato definito come una pedissequa reiterazione di questioni già dedotte in appello e puntualmente respinte dalla Corte di merito. In pratica, l’atto di ricorso si limitava a copiare e incollare le argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica argomentata e mirata contro la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione deve attaccare specificamente le ragioni della decisione che si contesta, non può essere una semplice riproposizione di difese già valutate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti e che rientrino nei limiti del sindacato di legittimità. Chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o riproporre le stesse identiche difese già respinte equivale a presentare un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di dover sostenere ulteriori spese processuali e sanzioni pecuniarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo ricorso?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, riproponevano questioni già respinte e miravano a una rivalutazione delle fonti di prova, attività che esula dal giudizio di legittimità della Cassazione, senza indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali.
Qual è stata la ragione dell’inammissibilità per il secondo ricorrente?
Il suo ricorso è stato giudicato privo di specificità, in quanto si sostanziava nella pedissequa reiterazione di questioni già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito. Mancava una critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è finalizzato ad ottenere – mediante censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 4-7) – una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato in quanto la determinazione della pena, che include il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 7 la sentenza impugnata motiva congruamente sul punto);
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’individuazione dell’imputato, è privo di specificità poiché si sostanzia nella pedissequa reiterazione di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8), dovendosi considerare le stesse non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che in data 16/11/2023 è pervenuta memoria difensiva;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023.