Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOLETO il 01/01/1958
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’insussistenza del dolo di calunnia
Ritenuto
è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura .confutata con corretti riferiment in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponga per una piena
consapevolezza di accusare falsamente i pubblici ufficiali la conoscenza della rilevanza della domanda posta in sede processuale, essendo stato, altresì, escluso che il diverso tenore del
contenuto delle propalazioni rispetto a quelle rese in fase di indagini derivasse da lacune nel ricordo (analitica e precisa motivazione alle pagg. da 6 a 8);
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente escluse dalla Corte in ragione dei gravi precedenti penali che, seppure datati, non consentivano – in assenza di ulteriori
elementi da apprezzare – di ritenere che potessero esplicare un effetto favorevole sulla posizione del ricorrente, motivazione che, in quanto fondata su una valutazione degli elementi in fatto, è insindacabile nel giudizio di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.