Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36097 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TARANTO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 24 settembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce – sez. distaccato di Taranto – ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ha assolt l’imputato NOME COGNOME COGNOME il reato di furto aggravato di energia elettrica.
Ritenuto che il ricorso – che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di pena responsabilità dell’imputato – è inammissibile in quanto versato in fatto, benché, nel giudiz legittimità, non sia consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi proba al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri dell di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decis la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integr vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenut che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli el di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorme plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giu merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Considerato, in particolare, che la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è sor da un apparato argomentativo immune da vizi logici o giuridici. Pertanto, le censure prospettat con il ricorso si risolvono, all’evidenza, in mere doglianze in fatto, volte a sollecitare una valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore