Ricorso inammissibile in Cassazione: quando la rivalutazione dei fatti è preclusa
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un ricorso si traduce in una mera richiesta di riesaminare le prove, la sua sorte è segnata. La dichiarazione di ricorso inammissibile diventa inevitabile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: l’illogicità della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano fondato la sua colpevolezza. In sostanza, la difesa proponeva una versione alternativa dei fatti, ritenendo che la Corte d’Appello non l’avesse adeguatamente considerata, offrendo una motivazione non convincente.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non era consentito in sede di legittimità. La critica alla ‘illogicità’ della motivazione si risolveva, di fatto, in una richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove. Si chiedeva alla Cassazione di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, un’operazione che, per sua natura, è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come il ricorso non si confrontasse criticamente con la puntuale argomentazione della sentenza impugnata. I giudici d’appello, secondo la Cassazione, avevano già esaminato e disatteso la versione alternativa della difesa con una motivazione aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici. Il compito della Corte di Cassazione non è quello di scegliere tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti, ma unicamente quello di verificare se la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici manifesti o da errori di diritto. Poiché il ricorso mirava a sostituire la valutazione del giudice con quella della parte, esso esulava dai poteri della Corte, rendendolo così inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce con chiarezza la funzione e i confini del giudizio di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione che siano palesemente illogici o contraddittori, senza tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro. Questa decisione serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario di controllo della legalità, non una terza istanza di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità o illogicità manifesta della motivazione, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
Cosa può valutare la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione valuta esclusivamente la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare i fatti del processo o la credibilità delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47462 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47462 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL FONSO NOME NOME NOME MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CON:SIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’illogicità de motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato, è consentito in sede di legittimità perché si risolve nella richiesta di rivalu della capacità dimostrativa delle prove senza confrontarsi con la puntua motivazione offerta dalla sentenza impugnata che ha disatteso la version alternativa prospettata dalla difesa con motivazione aderente alle emergenz processuali e priva di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sentenza impugnata);
Si ribadisce, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore